Circolare
n. 2 del 25 novembre 2004
(Ministero della Salute)
Con la
circolare 18 luglio 2002, n. 3, il Ministero della salute ha esteso, per
finalita', essenzialmente conoscitive, connesse ad esigenze di salute
pubblica, la procedura di notifica di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, anche ai prodotti,
gia' presenti sul mercato, caratterizzati da ingredienti esclusivamente
erboristici, aventi finalita' salutistiche e privi delle finalita'
proprie dei medicinali. In pratica, si e' trattato dello stesso
meccanismo gia' applicato agli integratori a base nutrizionale o a base
di estratti vegetali addizionati con nutrienti.
Da quella data, diversi provvedimenti si sono succeduti a livello
dell'Unione europea e nazionale che modificano in certa misura l'assetto
del settore degli integratori e che necessitano di attenta
considerazione da parte delle aziende interessate alla
commercializzazione di questi prodotti.
In primo luogo, con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, e'
stata data attuazione alla direttiva 2002/46/CE relativa agli
integratori alimentari. Esso definisce gli «integratori alimentari» come
prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le
vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o
fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi acidi
grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia
monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».
In secondo luogo, e' stata recentemente approvata la direttiva
2004/27/CE che, all'art. 1, modifica la definizione di medicinale come
segue: «medicinale e'
(i) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata/e come avente
proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane; o
(ii) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere
utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando
un'azione farmacologica, immunologica o metabolica ovvero di stabilire
una diagnosi medica.».
In terzo luogo, e' stata recentemente approvata la direttiva 2004/24/CE
che ha introdotto un nuovo tipo di medicinale, detto «prodotto
medicinale tradizionale di origine vegetale». Si tratta di «ogni
medicinale che contenga esclusivamente come principio attivo uno o piu'
sostanze vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali in associazione
ad uno o piu' preparati vegetali» che risponda ai requisiti previsti
dalla direttiva stessa.
In quarto luogo, e' importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 2,
della direttiva 2004/27/CE, in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto
conto dell'insieme delle sue caratteristiche, puo' rientrare
contemporaneamente nella definizione di medicinale e nella definizione
di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si
applica la direttiva 2004/27/CE, cioe' quella farmaceutica.
La complessa situazione normativa illustrata sopra richiede, ovviamente,
un processo di chiarificazione interpretativa, da condursi a livello
della Unione europea, che consenta un'agevole determinazione di quale
normativa sia applicabile ai prodotti vegetali che per loro natura non
appartengono con chiarezza ad un determinato settore (cosiddetti
prodotti borderline) per evitare intralci al mercato interno e prevenire
lo sviluppo di aspetti contenziosi con il possibile coinvolgimento della
Corte europea di giustizia.
La Commissione europea, consapevole di tale necessita', ha gia' avviato
gli opportuni approfondimenti. Alcuni meccanismi di chiarificazione sono
previsti nel prossimo futuro anche da alcune delle normative citate.
Infatti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 8, della direttiva 2002/46/CE,
la Commissione europea e' tenuta a produrre entro il 12 luglio 2007 un
rapporto sull'opportunita' di stabilire specifiche regole, ivi inclusa,
ove appropriato, l'elaborazione di liste positive di ulteriori vitamine
o minerali o di sostanze con effetti nutrizionale o fisiologico,
accompagnata da eventuali proposte di emendamenti alla direttiva
medesima. Inoltre, il Comitato dei medicinali vegetali, istituito presso
l'EMEA, e' tenuto a stilare un elenco di sostanze vegetali, preparati
vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali tradizionali
di origine vegetale; in detto elenco figurera', per ogni singola
sostanza vegetale, l'indicazione, la concentrazione specifica e la
posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione
necessaria ai fini dell'uso sicuro. Il Comitato in questione e' tenuto
altresi' a redigere monografie comunitarie sulle erbe relative ai
medicinali di origine vegetale.
Pertanto, si attira l'attenzione sul fatto che, a causa degli sviluppi
normativi summenzionati, la procedura di notifica ai sensi della citata
circolare ministeriale 18 luglio 2002, n. 3, dovra' ripetersi
nell'ambito del nuovo quadro normativo descritto. Nelle
more dell'emanazione di un'apposita circolare che disciplinera' le
modalita' della procedura di notifica ai sensi del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 169, le aziende sono invitate a effettuare
un'accurata analisi dei prodotti gia' commercializzati alla luce del
nuovo quadro normativo e ad assumere eventuali misure necessarie. Tutte
le aziende che ritengano utili chiarimenti nel merito di particolari
prodotti in commercio sono invitate a volere trasmettere al Ministero,
Direzione generale sanita' veterinaria e alimenti, Ufficio XII, gli
elementi informativi relativi, al fine, ove necessario, dell'inoltro di
specifici quesiti alla Commissione europea nel quadro del processo di
chiarificazione in corso.
Il Ministero della salute, inoltre, essendo attualmente il settore degli
integratori alimentari di competenza normativa comunitaria, ha avviato,
in conformita' alle vigenti regole, una procedura comunitaria per
pervenire all'adozione di una lista di vegetali il cui uso deliberato
negli integratori alimentari dovrebbe essere escluso. Un primo elenco
alla base di questa proposta e' accessibile sul sito web del Ministero
della salute «www.ministerosalute.it». Le aziende e chi altri siano in
possesso di dati che possano portare ad una riconsiderazione di un tale
orientamento sono invitati a trasmetterli al Ministero della salute,
Direzione generale sanita' veterinaria e alimenti, Ufficio XII.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 novembre 2004
Il Ministro : Sirchia |