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MINISTERO
DELLA SALUTE
CIRCOLARE
18 luglio 2002, n. 3
(G.U. n. 188 del 12 agosto 2002)
Applicazione
della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi
finalitą salutistiche
In attesa
di sviluppi normativi in materia di integratori/complementi alimentari in
ambito comunitario, la commercializzazione di tali prodotti in ambito
nazionale e' stata subordinata alla procedura di notifica di etichetta al
Ministero della salute prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, concernente gli alimenti destinati ad una
alimentazione particolare.
In tal senso il Ministero della salute ha gia' fornito indicazioni con la
circolare 16 aprile 1996, n. 8, che, su richiesta della Commissione
dell'Unione europea ha inteso fornire opportune indicazioni agli operatori
comunitari del settore. Con detta circolare si e' infatti precisato che,
nel campo di applicazione della predetta norma ricadono gli integratori di
vitamine e di minerali (al pari degli alimenti arricchiti con detti
nutrienti), nonche' tutti i prodotti apportanti una quantitą predefinita
di "altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantitą' di
significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore
alimentare".
Negli ultimi anni, si e' assistito progressivamente ad un impiego sempre
pił ampio, quali costituenti di integratori alimentari, di ingredienti
derivanti da piante in associazione e a complemento della componente
nutrizionale. Il settore si e' pertanto esteso a prodotti con una chiara
valenza di tipo "salutistico" che restano privi delle finalitą'
proprie dei medicinali quale quella terapeutica essendo sostanzialmente
proposti e consumati per ottimizzare lo stato nutrizionale, o favorire
comunque la condizione di benessere, coadiuvando le funzioni fisiologiche
dell'organismo, il che risulta compatibile con la loro collocazione nel
settore alimentare.
Resta fermo, naturalmente, che gli ingredienti erboristici impiegabili
negli integratori devono: presentare una composizione compatibile con una
azione salutistica e non terapeutica; fornire le necessarie garanzie in
termini di sicurezza (in base a criteri di purezza, ai loro effetti, alla
concentrazione dei principi attivi e alle eventuali associazioni).
Qualora in possesso di tali requisiti si ritiene che prodotti costituiti
da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori
alimentari.
Tale posizione trova peraltro riscontro nella concezione di integratori
alimentari che si va affermando a livello comunitario.
Con la presente circolare, il Ministero della salute intende iniziare a
conformarsi alla direttiva sugli integratori alimentari, preventivamente
al suo recepimento formale, per motivi di tutela della salute.
Per quanto sopra, il campo di applicazione dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 111/1992 e' esteso anche ai prodotti contenenti solo
ingredienti erboristici che presentino requisiti di composizione
compatibili con una finalitą' di tipo salutistico.
La procedura di notifica di etichetta consente al Ministero della salute
di esaminarne la composizione e quindi anche di valutare l'ammissibilitą
degli ingredienti in questione di cui devono essere fornite schede
tecniche (allegato 1) o altra documentazione che ne attesti l'idoneitą
all'uso alimentare e, se del caso, la conformitą alla farmacopea
ufficiale.
In alcuni casi, per esigenza di tutela della salute, sono stati gia'
introdotti dei limiti di apporto con le quantitą d'uso giornaliere
consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (allegato
2).
Sono esclusi dalla procedura di notifica i prodotti contenenti ingredienti
vegetali di tradizionale impiego alimentare (camomille, tisane, the, ecc).
Con l'occasione si richiamano le disposizioni previste dalla circolare 17
luglio 2000, n. 11 "Prodotti soggetti a notifica di etichette ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare" (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2000).
Le aziende titolari di prodotti caratterizzati da ingredienti
esclusivamente erboristici ed aventi finalitą salutistiche, gia' presenti
sul mercato, ne informano il Ministero della salute entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale.
Entro gli stessi termini, gli stabilimenti che gia' producono o
confezionano i prodotti sopra indicati, per poter continuare tali
operazioni, comunicano al Ministero della salute e all'Autoritą sanitaria
territorialmente competente le tipologie delle relative produzioni ai fini
della procedura di autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del decreto
legislativo n. 111/1992.
Il Ministero della salute: pubblica l'elenco degli ingredienti erboristici
ammessi negli integratori, da sottoporre ad aggiornamento periodico;
predispone un piano di verifica per la conferma delle autorizzazioni alla
produzione e/o al confezionamento.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18
luglio 2002
Il Ministro: Sirchia
Allegato
1
SCHEDA
Nome
botanico.
Origine della pianta.
Provenienza della materia prima impiegata nel prodotto.
Parte della pianta utilizzata.
Tipo di preparazione utilizzata.
Costituenti attivi della pianta e titolo relativo.
Marker biologico.
Finalitą' fisiologiche e salutistiche.
Dati tossicologici.
Contaminanti.
Controindicazioni, avvertenze, interazioni.
Eventuali note particolari.
Allegato
2
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INGREDIENTI ERBORISTICI
Citrus
aurantium.
L'apporto giornaliero di sinefrina con le quantitą d'uso indicate non
deve essere superiore a 30 mg corrispondenti a circa 800 mg di citrus
aurantius con un titolo del 4% di tale sostanza.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera consigliata.
In presenza di cordiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il
prodotto, consultare il medico.
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e
al di sotto dei 12 anni.
Iperico.
Occorre sempre riportare la titolazione in ipericina, il cui tenore va
indicato in etichetta per quantita' di assunzione giornaliera consigliata.
L'apporto giornaliero di ipericina non deve superare i 21 mcg/die, tenore
che corrisponde a 7 mg di iperico con un titolo dello 0,3% di tale
sostanza.
Il predetto limite di 7 mg vale anche in caso di impiego di iperico a
tenore ridotto di ipericina. Tale quantitativo, infatti, fornisce
sufficienti garanzie per un uso alimentare della pianta, considerando che
i suoi effetti farmocologici sembrano ascrivibili a vari principi attivi e
che livelli piu' elevati comportano il rischio di interferenze con l'attivita'
di alcuni farmaci.
Gingko
Biloba.
Avvertenze:
Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici,
consultare il medico prima di assumere il prodotto.
Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.
Isoflavoni
(di soia).
L'apporto giornaliero di isoflavoni totali con le quantitą d'uso indicate
non deve essere superiore a 80 mg.
Stevia
rebaudiana.
Alla luce del diniego a livello comunitario dell'autorizzazione della
stevia rebaudiana come ingrediente alimentare (decisione della Commissione
europea del 22 febbraio 2000), non e' consentito l'impiego. |