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NOTA DEL
MINISTERO DELLA SALUTE ALLA CIRCOLARE L'opposizione di UNERBE alla Circolare n. 3 del 18 luglio 2002 del Ministero della Salute ( Applicazione delle procedure di notifica di etichetta , art 7 D.Leg. 111/92 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche ), attraverso la presentazione al TAR Lazio, ha ottenuto un primo significativo risultato. Il Ministero della Salute, dopo numerosi contatti, " sensibilizzato " dalla nostra azione giudiziaria, ha emanato in dato 8 gennaio 2003 una nota interpretativa, nella quale si escludono dalla applicazione della Circolare le erboristerie e i laboratori annessi ,secondo quanto già consentito dalle leggi vigenti. Questo è un risultato importante perché consente all'erborista di svolgere la sua attività professionale e commerciale con la massima tranquillità e trasparenza. In data 9 gennaio il TAR Lazio ha discusso il nostro ricorso per la parte relativa alla richiesta di sospensione degli effetti della Circolare, riservandosi di entrare successivamente nel merito delle questioni sollevate. La stessa Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la Circolare non deve applicarsi alle erboristerie. Restiamo in attesa della decisione del TAR, anche alla luce della nota interpretativa del Ministero della Salute. Lina Tragni iMINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE
GENERALE SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, 600.12/AG45.1
/4 Oggetto: Circolare 18 luglio 2002, n. 3. Applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 111/92 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche. In relazione al quesito in oggetto, relativo all'ambito di applicazione della Circolare 18 luglio 2002, n. 3, e ad integrazione delle note esplicative diramate il 25 ottobre scorso per l'ottemperanza a quanto indicato dalla medesima, si precisa quanto segue. Le disposizioni della Circolare in questione sono applicabili nel caso di prodotti contenenti come ingredienti piante e derivati che si rivelino idonei per una collocazione nel settore degli integratori alimentari, come definito dalla direttiva 46/2002/CE, e che siano preconfezionati (la stessa direttiva comprende nel suo campo di applicazione solo questi ultimi prodotti, secondo l'art. 1, comma 1). Gli oneri previsti in termini di notifica di etichetta e di autorizzazione per gli stabilimenti di produzione e/o confezionamento, pertanto, non riguardano prodotti venduti sfusi, non preconfezionati o aventi comunque carattere di preparazione estemporanea, messi a punto dagli erboristi secondo quanto già consentito dalle normative vigenti.
IL DIRETTORE GENERALE |